Disposizioni in materia di morosita' nel servizio idrico integrato Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per il contenimento della morosita' degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi. Ai fini del comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della morosita' e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.
Testo vigente dal 18 gennaio 2016
