Art. 63 — Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta
Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalita' del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 18 gennaio 2016
