Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attivita' economiche Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attivita' economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalita' previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attivita' ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalita' semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilita' dei rifiuti».
Testo vigente dal 18 gennaio 2016
