Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attivita', utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati e' attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilita' dell'attivita' di pesca da essi svolta. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalita' e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. E' altresi' prevista per i comuni la possibilita' di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attivita' professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Testo vigente dal 10 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-05-17;60~art11 · fonte su Normattiva