Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilita' e tutela degli usi civici Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilita' nonche' della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico».

Testo vigente dal 18 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221~art74 · fonte su Normattiva