Disposizioni in materia ambientale

Art. 10 — Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso

Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra), comprese eventuali reintroduzioni, e' destinata all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Testo vigente dal 13 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-31;179~art10 · fonte su Normattiva