Disposizioni in materia ambientale

Art. 12 — Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati, e' istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Testo vigente dal 13 agosto 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-07-31;179~art12 · fonte su Normattiva