Disposizioni in materia ambientale

Art. 11 — Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio

La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio e' esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.

Testo vigente dal 13 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-31;179~art11 · fonte su Normattiva