Art. 4 — Protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali
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Il Ministro della salute, acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita' e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle societa' scientifiche di riferimento, predispone un protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali nel quale sono definite le modalita' della presa in carico del paziente positivo allo screening neonatale e dell'accesso alle terapie. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) compie una valutazione di HTA (Health technology assessment) su quali tipi di screening neonatale effettuare. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanita', dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le societa' scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie. ((In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma e' completata entro il 30 giugno 2020)). Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo in vigore dal 1 marzo 2020 al 2 marzo 2021
