Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate

Art. 3 — Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate

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Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalita' e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.

Testo in vigore dal 20 luglio 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-07-14;178~art3 · fonte su Normattiva