Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Art. 4 — Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori

Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

Testo vigente dal 8 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-18;141~art4 · fonte su Normattiva