Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali gia' esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralita' a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attivita' di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
Testo vigente dal 8 settembre 2015
