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Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto e' pagabile; il decreto stesso od un estratto deve restare affisso per la durata di novanta giorni a cura dell'Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto.

Testo in vigore dal 21 settembre 1951 al 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art10 · fonte del testo