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Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto e' pagabile, purche' sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalita' di pubblicazione.1 234
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1964, n. 357
1La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1."
Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10, 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45."
D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182
3Il D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al precedente articolo 1."
Il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, dalla L.12 febbraio 1969, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1." Il medesimo D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 33) che "Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo."
Testo in vigore dal 16 febbraio 1969 al 14 maggio 1976
