Sono applicabili in caso di falsa denuncia di perdita, di buoni o libretti le pene stabilite dal Codice penale.
Testo vigente dal 21 settembre 1951
Sono applicabili in caso di falsa denuncia di perdita, di buoni o libretti le pene stabilite dal Codice penale.
Testo vigente dal 21 settembre 1951
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art17 · fonte del testo