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Decorso il termine stabilito nel precedente art. 3 senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato. Il duplicato puo' essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorche' vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto emittente a cura del denunciante.

Testo in vigore dal 21 settembre 1951 al 14 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art5 · fonte del testo