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Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, si applicano a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge stessa ed entro il 31 luglio 1966, limitatamente alla parte di lavori eseguita entro il 31 dicembre 1968.
Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 13 maggio 2000
