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La facolta' dell'amministrazione di esonerare dalla prestazione della cauzione definitiva al momento della stipulazione del contratto resta regolata dall'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, anche per i lavori la cui esecuzione sia disciplinata dal capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;93~art5 · fonte del testo