Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 1968 al 13 maggio 2000. Leggi il testo vigente →

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' inserito il seguente comma: "In luogo del certificato della cancelleria del tribunale di cui all'ultima parte del precedente comma, le societa' commerciali possono presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante, dalla quale risulti che la societa' non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento o non ha presentato domanda di concordato; in tal caso, il certificato e' presentato dalla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto".

Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 13 maggio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-02-17;93~art7 · fonte del testo