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La misura degli acconti per revisione dei prezzi, sia in corso d'opera che a lavori ultimati, puo' essere elevata fino all'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma del precedente articolo. L'ammontare dell'acconto e' aggiunto a quello dovuto all'impresa per i lavori eseguiti, accertati in ciascun stato di avanzamento.

Testo in vigore dal 4 luglio 1964 al 19 gennaio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-21;463~art2 · fonte del testo