Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1975 al 13 maggio 2000. Leggi il testo vigente →

La misura degli acconti per revisione dei prezzi, sia in corso d'opera che a lavori ultimati, puo' essere elevata fino all'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma del precedente articolo. L'ammontare dell'acconto e' aggiunto a quello dovuto all'impresa per i lavori eseguiti, accertati in ciascun stato di avanzamento. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1974, n. 700

2

La L. 21 dicembre 1974, n. 700 ha disposto (con l'articolo unico) che " Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti."

Testo in vigore dal 19 gennaio 1975 al 13 maggio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1964 al 19 gennaio 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 dicembre 1974, n. 700

    La L. 21 dicembre 1974, n. 700 ha disposto (con l'articolo unico) che " Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-06-21;463~art2 · fonte del testo