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La misura degli acconti per revisione dei prezzi, sia in corso d'opera che a lavori ultimati, puo' essere elevata fino all'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma del precedente articolo. L'ammontare dell'acconto e' aggiunto a quello dovuto all'impresa per i lavori eseguiti, accertati in ciascun stato di avanzamento. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1974, n. 700
2La L. 21 dicembre 1974, n. 700 ha disposto (con l'articolo unico) che " Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti."
Testo in vigore dal 19 gennaio 1975 al 13 maggio 2000
