Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n.554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n.554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1964 al 13 maggio 2000. 109 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Fino al 31 luglio 1966 e' data facolta' alle Amministrazioni e alle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, agli Enti locali o ad altri Enti pubblici di disporre, dopo constatata con il relativo verbale l'ultimazione delle opere appaltate, concesse o affidate e prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ufficio tecnico competente, la restituzione totale o parziale delle ritenute prescritte dall'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva. La restituzione puo' essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N.554
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-06-21;463~art6 · fonte del testo