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Fino al 31 luglio 1966 e' data facolta' alle Amministrazioni e alle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, agli Enti locali o ad altri Enti pubblici di disporre, dopo constatata con il relativo verbale l'ultimazione delle opere appaltate, concesse o affidate e prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ufficio tecnico competente, la restituzione totale o parziale delle ritenute prescritte dall'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva. La restituzione puo' essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 4 luglio 1964 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-21;463~art6 · fonte del testo