Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori e' fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese. 2 La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonche' la Commissione centrale di cui al precedente art. 6. I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo art. 11.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 ottobre 1961, n. 1038

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La L. 17 ottobre 1961, n. 1038 ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e' elevato a lire 500 giornaliere".

Testo vigente dal 2 novembre 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 novembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1958 al 2 novembre 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 ottobre 1961, n. 1038

    La L. 17 ottobre 1961, n. 1038 ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e' elevato a lire 500 giornaliere".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;250~art10 · fonte del testo