Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.
- Art. 1 — Aumento della pensione non reversibile
- Art. 2 — Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza
- Art. 3 — Tredicesima mensilità
- Art. 4 — Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti
- Art. 5 — Condizioni economiche
- Art. 6 — Beneficiari dell'assegno a vita
- Art. 7 — Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile
- Art. 8 — Domande e ricorsi pendenti
- Art. 9 — Decentramento del sistema di erogazione
- Art. 10 — Commissioni provinciali sanitarie
- Art. 11 — Composizione delle commissioni provinciali sanitarie
- Art. 12 — Commissioni regionali sanitarie
- Art. 13 — Durata del mandato delle commissioni sanitarie
- Art. 14 — Presentazione delle domande
- Art. 15 — Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte
- Art. 16 — Modalità di erogazione
- Art. 17 — Decorrenza dei benefici
- Art. 18 — Scadenza delle rate
- Art. 19 — Accertamenti sulla permanenza dei requisiti
- Art. 20 — Soppressione dell'ONCC e trasferimento del patrimonio
- Art. 21 — Trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili
- Art. 22 — Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici
- Art. 23 — Copertura della spesa
- Art. 24 — Effetti della legge ed abrogazioni