Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno

Art. 12 — Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega

L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

  • a)le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati dalla predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva medesima;
  • b)le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria degli strumenti metrici, eccettuate quelle aventi natura e rilevanza tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • c)le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunita' europee saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo vigente dal 21 dicembre 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-12-19;489~art12 · fonte su Normattiva