Art. 13 — Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega
L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
- a)saranno indicate le quantita' minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestivita' delle consegne;
- b)sara' adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilita' di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanita';
- c)saranno previste specifiche disposizioni per l'attivita' dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;
- d)sara' disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attivita' di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarita' di tali prodotti;
- e)le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanita'.
Testo vigente dal 21 dicembre 1992
