Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno
Art. 22 — Piante ornamentali: criteri di delega
L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
- a)individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorita' unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita';
- b)individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
- c)prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie;
- d)prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
Testo vigente dal 21 dicembre 1992
