L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

  • a)individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorita' unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita';
  • b)individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
  • c)prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie;
  • d)prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

Testo vigente dal 21 dicembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-12-19;489~art22 · fonte su Normattiva