Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno
Art. 23 — Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega
L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
- a)individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorita' fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie;
- b)articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;
- c)regolamentare le attivita' da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorita' centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del "passaporto delle piante"; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.
Testo vigente dal 21 dicembre 1992
