Art. 17 — Norme transitorie
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Previa deliberazione favorevole dei consigli comunali interessati, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di citta' metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima. La legge istitutiva della citta' metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59, e le modalita' per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000
