((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e finche' previsti, la regione puo' adeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.

Testo vigente dal 13 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art18 · fonte su Normattiva