Art. 18 — Disposizioni generali
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e finche' previsti, la regione puo' adeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.
Testo vigente dal 13 ottobre 2000
