Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali

Art. 2 — Ampliamento dell'autonomia degli enti locali

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L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 - (Autonomia dei comuni e delle province) - 1. Le comunitalocali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali". All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, le parole: "disciplina la" sono sostituite dalle seguenti: "indica i principi della";
  • b)al comma 4, la parola: "determina" e' sostituita dalla seguente: "indica";
  • c)al comma 7, le parole: "fissa i criteri e le procedure" sono sostituite dalle seguenti: "indica i criteri e fissa le procedure" e le parole: "per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli atti e gli strumenti della programmazione".

Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art2 · fonte su Normattiva