Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali

Art. 28 — Disposizioni finali e norme di abrogazione

Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142. La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n.816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n.816. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)).

Testo vigente dal 13 ottobre 2000

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art28 · fonte su Normattiva