Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali

Art. 28 — Disposizioni finali e norme di abrogazione

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Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142. La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n.816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n.816. L'articolo 8 e tutte le altre disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n.816, incompatibili con la normativa introdotta dal presente capo, sono abrogati. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art28 · fonte su Normattiva