Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali
Art. 6 — Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni
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All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma e' aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26";
- b)al comma 4, le parole: "di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni" e le parole: "agli eventuali" sono sostituite dalla seguente: "ai";
- c)il comma 5 e' abrogato. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente: " Art. 12 - (Municipi) - 1. Lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di cui all'articolo 11, comma 3. 2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione". All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo la parola: "programmi" sono inserite le seguenti: "da essa proposti". All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti". L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Unioni di comuni) - 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di loro competenza. 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. 5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati". Dopo l'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito il seguente: "Art. 26-bis (Esercizio associato delle funzioni) - 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
- a)nella disciplina delle incentivazioni:
- 1)favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
- 2)prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
- b)promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione". L'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotto dal comma 6 del presente articolo, avviene entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale disciplina si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448.
Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000
