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A decorrere dal 1 gennaio 1996, ai vice commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di Polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e dalle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

  • a)ai vice commissari de ai tenenti, il livello VII - bis, calcolato a norma dell'articolo 43 -bis della legge 1 aprile 1981, n. 121;
  • b)ai commissari ed ai capitani, il livello VIII. Agli ispettori superiori delle Forze armate di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianita' di servizio nella qualifica o nel grado e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalita' e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento e' inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianita' di servizio comunque prestato. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII -bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare antro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. 1 I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personal delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1 gennaio 1996 al medesimo personale in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

1

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 41, comma 5) che " L'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e l'articolo 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2005

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1997-03-28;85~art3 · fonte su Normattiva