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Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo, con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonche' del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, e' immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato, al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle societa' a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'eta', e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalita' stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere annessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attivita' di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo e' pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianita' pari al periodo di servizio prestato. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, e' valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalita' di applicazione del presente articolo. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987.

Testo in vigore dal 4 novembre 1986 al 5 gennaio 1987

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 205/2026

    4 gennaio 2026
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

    Nel pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica, quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status, ma una situazione giuridica complessa, soggetta a prescrizione nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., sicché, in caso di inquadramento operato in occasione del trasferimento tra enti diversi, essa si consolida, nell'ambito del regime giuridico non privatizzato, per effetto della mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo, entro il termine previsto dalla legge, dei corrispondenti atti autoritativi e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve le azioni di impugnazione negoziale nei termini previsti in ragione della loro natura e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.

    Art. 12 · Art. 97 cost. · Art. 2946 c.c. · Art. 30 TU pubblico impiego

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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