Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi per la ricostruzione di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente provvedimenti urgenti per i sismi del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, nonche' per una completa applicazione del comma 11 dello stesso articolo relativo ai progetti edilizi unitari, l'importo di 1.100 miliardi di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a lire 1.500 miliardi. La maggiore spesa di lire 400 miliardi e' ripartita nel quinquennio 1986-1990 in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 14 miliardi per l'anno 1987, di lire 57 miliardi per l'anno 1988, di lire 160 miliardi per l'anno 1989 e di lire 149 miliardi per l'anno 1990 ed e' posta a carico del fondo per la protezione civile.
Testo vigente dal 4 novembre 1986
