Al fine di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo, sentite le regioni Basilicata e Campania, e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, senza che da essi derivino oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a)semplificare l'azione amministrativa per ottenere la piena utilizzazione delle risorse finanziarie, anche modificando ed integrando le leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e 7 agosto 1997, n. 266;
- b)dettare disposizioni per una rapida soluzione in sede amministrativa del contenzioso esistente;
- c)ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi;
- d)disciplinare l'eliminazione delle abitazioni precarie, la riconversione dei siti su cui sono sorti gli insediamenti provvisori e le azioni amministrative da compiere a seguito della conclusione della ricostruzione;
- e)delegare ai comuni le funzioni ed i compiti di gestione degli interventi da svolgere in quest'ultima fase;
- f)effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entita' delle opere ancora da eseguire ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, specificando l'entita' e l'utilizzo dei finanziamenti stanziati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Governo trasmette lo schema dei decreti di cui al comma 1 al Parlamento ai fini dell'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle competenti commissioni. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, per consentire la prosecuzione degli interventi ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali rispettivamente di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e di lire 15.000 milioni annue a decorrere dal 2000. Alla contrazione delle operazioni di mutuo o di altre operazioni finanziarie provvedono le regioni interessate secondo apposito piano di riparto approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle esigenze degli enti locali interessati. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e' abrogato. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.
Testo vigente dal 13 gennaio 1999
