Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'automatico acquisto della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con un cittadino costituisce criterio non più proponibile, in quanto l'art. 3 della legge 21 aprile 1983 n. 123 - conformandosi alle indicazioni della Corte Costituzionale - riconosce il dovuto valore alla volontà dell'interessato e rifiuta ogni automatismo sia per il coniuge straniero di sesso maschile che per quello di sesso femminile, in tal guisa affermando la parità tra uomo e donna. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, l. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui esclude l'acquisto automatico della cittadinanza da parte dello straniero che abbia contratto matrimonio con una cittadina).
Art. 3 cost. · Art. 7 Disposizioni in materia di cittadinanza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1983
urn:nir:stato:legge:1983-04-21;123~art7 · fonte su Normattiva