Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185
All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. La procedura semplificata di registrazione di cui al comma 1 puo' riguardare altresi' una serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza omeopatici, con riferimento alle differenti diluizioni e forme farmaceutiche di interesse del richiedente. 1-ter. Con decreto del Ministro della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 6, sono individuate le tipologie dei medicinali omeopatici per la cui immissione in commercio si applica la procedura di registrazione semplificata prevista dall'articolo 5". All'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' abrogato;
- b)al comma 2, le parole: "La domanda di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La domanda di registrazione semplificata". All'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: ", scelti dal Ministro della sanita'";
- b)al comma 2, dopo le parole: "Ministro della sanita'" sono inserite le seguenti: ", che provvede altresi' alla nomina del presidente,";
- c)al comma 3, le parole: "che, ove ritenga di adottarle," sono sostituite dalle seguenti: "che, ove ritenga, le adotta con proprio decreto e".
Testo vigente dal 15 ottobre 1997
