L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/73/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)prevedere una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici per uso umano che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva;
  • b)vietare qualsiasi forma di pubblicita' presso il pubblico dei medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata di registrazione;
  • c)prevedere che gli originali delle documentazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di quelle presentate ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica della loro regolarita' e completezza, essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; le predette imprese forniranno al Ministero della sanita' supporti informatici contenenti gli stessi elementi documentali, rispondenti alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita';
  • d)presso il Ministero della sanita' e' istituita una Commissione avente lo scopo di definire norme specifiche per l'autorizzazione e l'etichettatura dei medicinali omeopatici non contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. Tali norme devono essere conformi alle caratteristiche della tradizione omeopatica o antroposofica italiana;
  • e)i medicinali omeopatici prodotti in Italia o importati da Paesi della Comunita' europea, presenti sul mercato italiano al 31 dicembre 1992, sono automaticamente e con la medesima presentazione autorizzati.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art25 · fonte su Normattiva