Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici

Art. 2 — Disposizioni transitorie - Differimento di termini

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Il decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre 1997 previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995 e al 6 giugno 2000. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4, la documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano del medicinale omeopatico, prevista dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185 del 1995, deve essere presentata al Ministero della sanita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e' differito al 6 giugno 1995.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1997 al 4 novembre 1999

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