L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, e' sostituito dal seguente: "Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennita' giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennita' non puo' essere corrisposta a piu' di una unita' per ogni sportello".

Testo vigente dal 1 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;309~art1 · fonte su Normattiva