Art. 3 — Disposizioni processuali
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - disponendo che «alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti a incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile» - non prevede che i termini a comparire siano pari, se non superiori, a quelli previsti in materia di risarcimento di danni a cose, conseguenti a incidenti stradali. Il rimettente omette, infatti, di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza della questione medesima nel giudizio a quo . - Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , citate ordinanze nn. 450, 279 e 278/2007.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 415 c.p.c. · Art. 416 c.p.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
urn:nir:stato:legge:2006-02-21;102~art3 · fonte su Normattiva