Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini
Art. 1 — Definizioni
Ai fini della presente legge:
- a)per "risoluzione" si intende la risoluzione n. 955/1994, integrata dalla risoluzione n. 1165/1998, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'8 novembre 1994 ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;
- b)per "Tribunale internazionale" si intende il Tribunale internazionale istituito dalla risoluzione per giudicare i responsabili di crimini di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nei territori del Ruanda e Stati vicini dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;
- c)per "statuto" si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione.
Testo vigente dal 14 agosto 2002
