Art. 11 — Consegna di imputato
Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito e' data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che puo' essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a)non e' stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della liberta' personale;
- b)non vi e' identita' fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;
- c)il fatto in relazione al quale la consegna e' richiesta non e' compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;
- d)il fatto per il quale la consegna e' richiesta non e' previsto come reato dalla legge italiana;
- e)per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, contenente il consenso della persona alla consegna e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalita' della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 14 agosto 2002
