Art. 13 — Procedura per la consegna
Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito e' data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, capoverso c), dello statuto. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a)non e' stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della liberta' personale o una sentenza definitiva di condanna;
- b)non vi e' corrispondenza tra l'identita' della persona richiesta e quella della persona oggetto della procedura di consegna;
- c)la richiesta contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
- d)per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende con ordinanza il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non puo' essere eccepito ne' ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche in riferimento alle condizioni precisate nel comma 3. Esso ha effetto sospensivo. La Corte penale internazionale puo' assistere all'udienza per mezzo di un proprio rappresentante. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro venti giorni dalla ricezione del verbale che da' atto del consenso della persona la cui consegna e' richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalita' della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 8 gennaio 2013
