Art. 3 — Trasferimento dei procedimenti penali
Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorita' giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non puo' ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:
- a)se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;
- b)se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 7 dello statuto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore; il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non piu' di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.
Testo vigente dal 14 agosto 2002
