Una persona che e' stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non puo' essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 14 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-08-02;181~art5 · fonte su Normattiva