Art. 5 — Divieto di nuovo giudizio
Una persona che e' stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non puo' essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 14 agosto 2002
